Articolo 14

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 – legge Biagi

I Centri per l’Impiego, le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale e le associazioni di rappresentanza, tutela ed assistenza delle cooperative sociali di tipo B (di inserimento lavorativo) o Consorzi sociali possono stipulare convenzioni quadro per l’inserimento di lavoratori svantaggiati in cooperative sociali alle quali i datori di lavoro privati conferiscono commesse. Se i lavoratori svantaggiati sono disabili gli stessi possono essere computati ai fini della copertura della quota di riserva da parte dei datori privati.

La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
  1. modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
  2. criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l’individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Servizi del collocamento obbligatorio);
  3. modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
  4. determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse (ai fini del computo di cui al comma 3 dell’art. 14 del Decreto che, in particolare, prevede la possibilità di copertura della quota di riserva dei datori obbligati all’assunzione di perone disabili attraverso tali convenzioni), secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;
  5. promozione e sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
  6. l’eventuale costituzione, anche nell’ambito dell’agenzia sociale di cui all’articolo 13, di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
  7. limiti di percentuali massime di copertura della quota d’obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

L’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali dei lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base all’esclusiva valutazione dei servizi del collocamento obbligatorio, si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva. Il numero delle coperture per ciascuna impresa e’ dato dall’ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d) (la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali è disciplinato nella convenzione) e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro. L’applicazione delle disposizioni di cui sopra e’ subordinata all’adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d’obbligo a loro carico.